Capo III
Art. 16
16 / 16Sospensione dal registro dei tirocinanti
In vigore dal 1 giu 2016
1. In caso di condanna, anche in primo grado, per uno dei delitti di cui all', comma 1, lettera c), il Consiglio nazionale delibera la sospensione dell'iscrizione dal registro dei tirocinanti.
2. La delibera del Consiglio nazionale di sospensione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti è comunicata all'interessato e al professionista presso cui è stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 aprile 2016
Il Ministro: Orlando
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1125
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