Art. 1 · Istituzione della specialità "motorizzazione terrestre, aerea e navale"

Art. 1

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Istituzione della specialità "motorizzazione terrestre, aerea e navale"

In vigore dal 27 mag 2016
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni, recante ordinamento del Corpo della guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, comma 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare gli ; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante adeguamento dei compiti del Corpo della guardia di finanza, a norma dell' della legge 31 marzo 2000, n. 78; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell' della legge 31 marzo 2000, n. 78, e, in particolare, gli articoli 59, comma 1, e 60; Considerata la necessità di adeguare l'assetto del predetto ruolo tecnico-logistico-amministrativo alle esigenze funzionali e organizzative del Corpo della guardia di finanza mediante l'istituzione, in luogo della specialità "motorizzazione", della specialità "motorizzazione terrestre, aerea e navale", al fine di poter disporre di ufficiali tecnici in grado di assicurare la corretta efficienza e il mantenimento di ottimali livelli di prontezza operativa della flotta aeronavale impiegata nella vigilanza in mare a livello nazionale e internazionale; Considerato, altresì, necessario modificare le unità organiche di cui alla tabella 4 allegata al citato decreto legislativo n. 69 del 2001, ferme restando le unità complessive attualmente previste, allo scopo di adeguarle al nuovo assetto del predetto ruolo e alle esigenze operative e di sostegno tecnico del medesimo Corpo; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 5 novembre 2015; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 3-1535 del 16 febbraio 2016; Adotta il seguente regolamento: Istituzione della specialità "motorizzazione terrestre, aerea e navale" 1. Nell'ambito del comparto tecnico del ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza è istituita la specialità «motorizzazione terrestre, aerea e navale» in sostituzione della specialità «motorizzazione». 2. In attuazione del disposto di cui al comma 1: a) all'articolo 44, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, la parola «motorizzazione» è sostituita dalle parole «motorizzazione terrestre, aerea e navale; b) la tabella n. 4 allegata al decreto legislativo n. 69 del 2001, è sostituita dalla tabella allegata, che fa parte integrante del presente decreto.
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