Art. 8 · Consegna dei dispositivi
Titolo II

Art. 8

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Consegna dei dispositivi

In vigore dal 8 giu 2016
1. Nei trenta giorni successivi al perfezionamento della procedura di iscrizione al SISTRI, agli operatori iscritti vengono consegnati i dispositivi USB e le relative credenziali per l'accesso al sistema e per l'inserimento dei dati. 2. Gli operatori sono tenuti a dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna unità locale dell'ente o impresa e per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unità locale. Con il decreto di cui all', comma 1, è disciplinata la dotazione dei dispositivi USB per fattispecie specifiche. In caso di unità locali nelle quali sono presenti unità operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti, è facoltà richiedere un dispositivo USB per ciascuna unità operativa. 3. Gli operatori possono richiedere ulteriori dispositivi per unità locali e unità operative già iscritte con le modalità ed alle condizioni indicate nel decreto di cui all', comma 1. 4. Fino al termine indicato nel decreto di cui all', comma 4, ciascun operatore che effettua l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti deve dotarsi di un dispositivo black box per ciascun veicolo in dotazione all'azienda, da installare presso le officine autorizzate nell'ambito del sistema SISTRI, nonché di un dispositivo USB per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti, associato alla black box. 5. Gli operatori iscritti al SISTRI per i quali ricorrano le condizioni previste nell' possono chiedere la consegna dei dispositivi USB per l'interoperabilità corrispondendo gli importi indicati nell'allegato 1. 6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 8 e 9, alla consegna dei dispositivi provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previa stipula di un Accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Unioncamere. Alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi dell', comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Per le attività di cui al presente comma le Camere di commercio possono avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, delle associazioni imprenditoriali interessate rappresentative sul piano nazionale o delle società di servizi di diretta emanazione delle stesse. 7. Per le imprese e gli enti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché per i comuni della Regione Campania che effettuano la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani, alla consegna dei dispositivi provvedono le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo medesimo. Alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi del comma 17, del predetto articolo 212. 8. In deroga a quanto previsto dal comma 6, la consegna dei dispositivi aggiuntivi di cui al comma 3 e dei dispositivi per l'interoperabilità di cui al comma 5, avviene tramite servizio di consegna degli stessi all'operatore che ne ha fatto richiesta. 9. La consegna del dispositivo può comunque essere effettuata direttamente dal concessionario del sistema SISTRI all'operatore, quando ciò si renda necessario in considerazione delle specifiche circostanze del caso. 10. I dispositivi vengono affidati agli operatori iscritti in comodato d'uso. Gli operatori sono tenuti ad utilizzare i dispositivi solo per le finalità previste nel regolamento e custodire i medesimi con la dovuta diligenza, assumendo oneri e responsabilità in caso di furto, perdita, distruzione, manomissione o danneggiamento che ne impedisca l'utilizzo e che non sia dovuto a vizio di funzionamento. Fatta eccezione per le ipotesi di perdita dei dispositivi conseguenti al furto dei veicoli sui quali sono installati, i costi per la sostituzione sono a carico dei richiedenti, nella misura indicata nell'allegato 1. 11. I dispositivi USB sono tenuti presso l'unità o la sede dell'ente o impresa a cui sono stati rilasciati e sono resi disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta. Nel caso di unità locali o unità operative nelle quali non sia presente un servizio di vigilanza e di controllo degli accessi, previa comunicazione effettuata in forma scritta al SISTRI, è consentito custodire i dispositivi USB presso altra unità locale o unità operativa fermo restando l'obbligo di renderli disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta. 12. Nel caso di malfunzionamento dei dispositivi dovuti a vizi degli stessi, gli operatori inoltrano apposita comunicazione al concessionario del sistema SISTRI che provvederà a proprie cura e spese, alla rimozione del malfunzionamento o alla sostituzione degli stessi. 13. I dispositivi USB per l'interoperabilità sono custoditi con le modalità indicate all', comma 3.
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