Titolo II
Art. 6
6 / 24Procedure di adesione al SISTRI
In vigore dal 8 giu 2016
1. Gli operatori obbligati ai sensi degli si iscrivono al SISTRI prima di dare avvio alle attività o al verificarsi dei presupposti previsti dagli articoli medesimi, con le modalità indicate nel decreto di cui all', comma 1.
2. Gli operatori di cui all', comma 3, che intendono aderire volontariamente al SISTRI comunicano espressamente tale volontà, compilando la sezione resa disponibile sul portale informativo del SISTRI (www.sistri.it). L'adesione comporta l'applicazione del relativo regime e delle procedure previste con riferimento alla categoria di appartenenza, a partire dal completamento delle procedure di adesione fino ad eventuale espressa manifestazione di volontà dell'operatore che, in qualsiasi momento, può optare per il ritorno al sistema cartaceo.
3. I comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, non iscrivono le unità locali con meno di dieci dipendenti, ivi comprese quelle affidate ad associazioni senza scopo di lucro. Nel caso in cui non ci sia nessuna unità locale con più di dieci dipendenti, si iscrive comunque il comune, con la somma dei dipendenti delle singole unità locali.
4. Gli Enti pubblici titolari dell'autorizzazione all'esercizio di impianti pubblici di trattamento di rifiuti possono, in attesa della voltura dell'autorizzazione, delegare l'iscrizione e le procedure SISTRI a terzi soggetti in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge per la gestione impianti in conto terzi, ai quali è affidata la gestione dell'impianto, dandone comunicazione al SISTRI. In tali ipotesi l'iscrizione al SISTRI è effettuata a nome del soggetto gestore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2016-03-30;78#art-6