Art. 4 · Iscrizione al SISTRI
Titolo I

Art. 4

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Iscrizione al SISTRI

In vigore dal 8 giu 2016
1. Sono tenuti ad aderire al SISTRI i soggetti indicati dall'articolo 188-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalle disposizioni attuative approvate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo. 2. Rientrano nell'ambito delle categorie individuate ai sensi del comma 1, in particolare, i seguenti soggetti: a) nel caso delle imprese e degli enti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi, i soggetti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi a titolo professionale, nonché le imprese e gli enti che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali in categoria 5, o, se iscritti in categoria 2-bis, solo quando obbligati ad aderire come produttori; b) nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto, o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall'armatore o noleggiatore medesimo; c) nel caso di trasporto intermodale marittimo di rifiuti, il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all', della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e l'impresa portuale di cui all' della citata legge n. 84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto; d) nel caso di trasporto intermodale ferroviario di rifiuti, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto. 3. Possono aderire su base volontaria al SISTRI i soggetti indicati dall'articolo 188-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed i soggetti non obbligati ad aderire ai sensi delle disposizioni attuative approvate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.
Storico versioni

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urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2016-03-30;78#art-4