Art. 3 · Progetto formativo

Art. 3

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Progetto formativo

In vigore dal 17 mag 2016
1. I capi degli uffici di cui all', comma 1, elaborano d'intesa con il Consiglio dell'ordine degli avvocati un progetto formativo al quale si deve conformare l'attività di formazione del praticante avvocato. 2. Il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense possono predisporre, d'intesa tra loro, linee guida per l'elaborazione dei progetti formativi di cui al comma 1. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli altri organi di autogoverno delle magistrature.
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