Art. 3
3 / 3R i n v i o
In vigore dal 16 mar 2016
Rinvio
1. Per la regolamentazione delle associazioni di cui al presente decreto si ha riguardo a quanto disposto dall'articolo 4, commi 3 e seguenti, della legge professionale, nonché, in quanto compatibili, alle disposizioni del codice civile.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 febbraio 2016
Il Ministro: Orlando
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 517
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2016-02-04;23#art-3