Art. 1
1 / 3Oggetto e definizioni
In vigore dal 16 mar 2016
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Visto l', comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Sentito il Consiglio nazionale forense che si è espresso con parere in data 30 luglio 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 settembre 2015;
Acquisiti i pareri della competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 21 dicembre 2015;
Adotta
il seguente regolamento:
Oggetto e definizioni
1. Il presente regolamento individua, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, legge 31 dicembre 2012, n. 247, le categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.
2. Ai fini del presente regolamento:
a) per «legge professionale» si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense»;
b) per «associazioni» si intendono le associazioni costituite o partecipate da avvocati con altri liberi professionisti, individuati ai sensi del presente regolamento.
Storico versioni
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