Art. 3 · Commissione d'esame
Capo II

Art. 3

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Commissione d'esame

In vigore dal 16 mar 2016
1. Presso il Consiglio nazionale è istituita una commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti. 2. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti è effettuata tra professionisti, designati dal Consiglio nazionale, iscritti alle sezioni A e B dell'albo degli attuari con almeno otto anni di anzianità, assicurando la presenza di professionisti iscritti in ciascuna sezione. Qualora non sia possibile designare i componenti effettivi o supplenti secondo i criteri sopra indicati, il Consiglio nazionale designa professionisti iscritti alle sezioni A e B dell'albo degli attuari, con almeno quattro anni di anzianità, o in sostituzione magistrati, professori o docenti con le professionalità di seguito specificate. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti è effettuata tra professori di prima o di seconda fascia o i docenti che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima o alla seconda fascia di professori, nelle materie elencate nell'allegato A) al presente decreto; la nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è effettuata tra i magistrati in servizio presso la Suprema Corte di cassazione o presso la Corte d'appello di Roma o collocati fuori ruolo presso amministrazioni o organi centrali dello Stato che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità. 3. La commissione è costituita con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni. La commissione, presieduta dal componente designato dal Consiglio nazionale, con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale, giudica e delibera con la presenza dei cinque componenti effettivi. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i corrispondenti componenti supplenti, in ordine di anzianità. In caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione è presieduta dal componente, effettivo o supplente, con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente, designato dal Consiglio nazionale, avente minore anzianità di iscrizione all'albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da quelle disciplinate dall' sono adottate a maggioranza. 4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della commissione nonché i compensi determinati dal Consiglio nazionale sono a carico del predetto Consiglio.
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