Art. 9
9 / 12Correzione degli elaborati
In vigore dal 1 lug 2023
1. La commissione, anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni, effettua la valutazione degli elaborati scritti nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre sei mesi dalla conclusione delle prove. Tale termine può essere prorogato una sola volta, per non oltre centottanta giorni, con provvedimento motivato del direttore generale della Direzione generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia. Il presidente stabilisce il calendario delle riunioni. La commissione procede, nel corso di sedute della durata non inferiore a quattro ore da tenersi almeno due volte a settimana, alla correzione e valutazione delle prove scritte, seguendo il numero progressivo apposto sui plichi ai sensi dell', comma 4. Verificata la integrità delle buste il segretario, all'atto dell'apertura di queste, appone immediatamente sulle tre buste il numero già segnato sul plico. Lo stesso numero è poi trascritto in cima al foglio o ai fogli relativi a ciascun elaborato e sulla busta piccola contenente il cartoncino di identificazione, che resta chiusa fino alle operazioni di cui al successivo comma 5.
2. A ciascun elaborato è assegnato, su delibera a maggioranza della commissione, un punteggio in trentesimi. Il voto è annotato in lettere dal segretario in calce al lavoro e l'annotazione è sottoscritta dal presidente.
3. Nel caso in cui il primo o il secondo elaborato sia stato annullato o valutato insufficiente, non si procede alla correzione degli elaborati successivi.
4. Dopo la correzione, le buste contenenti gli elaborati di ciascun candidato e la busta piccola contenente il relativo cartoncino di identificazione sono inserite nuovamente nel plico; quest'ultimo è sigillato e conservato in adeguati contenitori, distinti per ciascuna seduta della commissione.
5. Terminata la correzione e la valutazione di tutti gli elaborati, la commissione procede all'accoppiamento del nome del candidato alla terna dei rispettivi elaborati. A tal fine, sono nuovamente aperti i plichi, seguendo la numerazione progressiva apposta ai sensi dell', comma 4, nonché le buste piccole contenenti il cartoncino di identificazione, ed è stilato l'elenco dei candidati ammessi e non ammessi alla prova orale.
6. La commissione annulla la prova nel caso in cui gli elaborati risultino in tutto o in parte copiati da altro lavoro o da altra fonte o rechino segni di riconoscimento.
7. Di tutte le operazioni indicate ai commi precedenti è redatto verbale a cura del segretario. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2016-01-19;63#art-9