Art. 7 · Svolgimento delle prove scritte

Art. 7

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Svolgimento delle prove scritte

In vigore dal 1 lug 2023
1. I candidati sono identificati al momento dell'ingresso nei locali ove si svolgono le prove d'esame, attraverso idoneo documento di identità personale in corso di validità. 2. Lo svolgimento delle prove scritte ha luogo in massimo tre giorni consecutivi. 3. Il mattino del giorno fissato per ciascuna prova scritta, la commissione formula nove quesiti a domanda aperta vertenti sulle materie d'esame previste, per quel giorno, dal decreto con cui è stato indetto l'esame. I quesiti sono suddivisi in gruppi di tre, curando che ciascun gruppo di quesiti verta, nell'insieme, su tutte le materie previste per la giornata di esame. Ogni gruppo di quesiti è trascritto su di un foglio che, firmato dal presidente, è chiuso in una busta. Quindi, alla presenza dei candidati, si procede al sorteggio di una delle buste e alla pubblicazione del testo della prova in essa contenuto, dandosi altresì lettura del testo dei quesiti non sorteggiati. 4. I quesiti sono formulati in modo da consentire al candidato di dimostrare la conoscenza dei principi fondamentali di ciascuna delle materie su cui verte la prova. 5. Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte sono assegnate ai candidati fino ad un massimo di cinque ore dalla dettatura dei quesiti. Non sono ammessi agli esami i candidati non presenti quando la dettatura è iniziata. 6. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati usano esclusivamente carta fornita dalla commissione munita del bollo d'ufficio. 7. È ammessa la consultazione di testi legislativi non commentati, presentati dal candidato prima dell'inizio delle prove scritte e preventivamente autorizzati dalla commissione. 8. Durante lo svolgimento delle prove i candidati non possono comunicare fra loro nè con estranei, pena l'esclusione dopo un primo richiamo del quale è fatta menzione nel verbale. 9. È escluso dall'esame il candidato sorpreso a copiare o in possesso di cellulari, strumenti informatici e di testi non ammessi, di scritti o di appunti di qualsiasi genere che dovranno essere consegnati prima dell'inizio delle prove al personale di sorveglianza. 10. Il presidente della commissione è responsabile della legalità delle operazioni di esame. 11. Durante tutto il tempo in cui si svolge la prova devono essere presenti nel locale degli esami almeno due componenti della commissione. Ad essi è affidata la polizia degli esami.

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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2016-01-19;63#art-7