Art. 5
5 / 12Materie delle prove di esame
In vigore dal 1 lug 2023
1. L'esame consiste in tre prove scritte ed una prova orale, secondo le seguenti modalità:
a) la prima prova scritta verte su materie economiche e aziendali, scelte tra quelle indicate nell', comma 1, lettere a), b), c), d), e), r), s), t), u);
b) la seconda prova scritta verte su materie giuridiche, scelte tra quelle indicate nell', comma 1, lettere m), n), o), p), q);
c) la terza prova scritta verte sulle materie tecnico-professionali e della revisione indicate all', comma 1, lettere f), g), h), i), l) e comprende un quesito a contenuto pratico attinente l'esercizio della revisione legale;
d) la prova orale verte sulle materie scelte tra quelle elencate nell', comma 1 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, ferma restando la disciplina degli esoneri di cui al presente regolamento.
1-bis. Il bando per l'ammissione all'esame di idoneità professionale per l'esercizio della revisione legale contiene indicazioni sulla modalità con la quale è svolta ciascuna delle prove di cui al comma 1, lettere a) e b), consistente nella risoluzione per iscritto di tre quesiti a risposta aperta di lunghezza massima predeterminata, nonché l'indicazione delle materie su cui si svolgerà la prova orale di cui al comma 1, lettera d).
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2016-01-19;63#art-5