Art. 4
4 / 12Commissione esaminatrice
In vigore dal 1 lug 2023
1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del direttore generale della Direzione generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, ed è composta da:
a) un magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di III valutazione di professionalità, che la presiede;
b) due professori universitari ordinari o associati nelle materie indicate nell';
c) un revisore legale iscritto nel registro da almeno cinque anni;
d) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
2. Per ciascuno dei componenti effettivi è nominato un supplente avente gli stessi requisiti indicati al comma 1.
3. Se il numero dei candidati è superiore a 500 possono essere costituite sottocommissioni per gruppi sino a 500 candidati. Per la composizione delle sottocommissioni sono nominati membri aggiunti aventi i requisiti indicati nei commi 1 e 2.
4. I componenti della commissione o delle sottocommissioni non possono essere nuovamente nominati nei tre anni successivi a quello in cui hanno svolto il loro incarico.
5. La commissione si avvale di un ufficio di segreteria cui è addetto, nel numero strettamente necessario, personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. La commissione nomina il capo dell'ufficio di segreteria tra il personale appartenente alla terza area.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2016-01-19;63#art-4