Art. 4 · Commissione esaminatrice

Art. 4

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Commissione esaminatrice

In vigore dal 1 lug 2023
1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del direttore generale della Direzione generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, ed è composta da: a) un magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di III valutazione di professionalità, che la presiede; b) due professori universitari ordinari o associati nelle materie indicate nell'; c) un revisore legale iscritto nel registro da almeno cinque anni; d) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. 2. Per ciascuno dei componenti effettivi è nominato un supplente avente gli stessi requisiti indicati al comma 1. 3. Se il numero dei candidati è superiore a 500 possono essere costituite sottocommissioni per gruppi sino a 500 candidati. Per la composizione delle sottocommissioni sono nominati membri aggiunti aventi i requisiti indicati nei commi 1 e 2. 4. I componenti della commissione o delle sottocommissioni non possono essere nuovamente nominati nei tre anni successivi a quello in cui hanno svolto il loro incarico. 5. La commissione si avvale di un ufficio di segreteria cui è addetto, nel numero strettamente necessario, personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. La commissione nomina il capo dell'ufficio di segreteria tra il personale appartenente alla terza area.

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Pro

urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2016-01-19;63#art-4