Art. 10 · Ammissione alle prove orali e superamento dell'esame

Art. 10

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Ammissione alle prove orali e superamento dell'esame

In vigore dal 1 lug 2023
1. Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a diciotto trentesimi di voto in ciascuna prova scritta. L'elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed è depositato presso la segreteria della commissione esaminatrice. 2. Ai candidati ammessi alla prova orale è data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, della data, del luogo e dell'ora delle prove orali. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere recapitato al candidato almeno trenta giorni prima della data fissata per la prova stessa. 3. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico, ovvero in videoconferenza attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità e ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame, del segretario della commissione e del candidato da esaminare. La prova orale completa non può avere durata superiore a sessanta minuti. 4. Al termine di ciascuna prova orale la commissione d'esame delibera la votazione da assegnare al candidato, che ottiene l'idoneità se raggiunge almeno i ventuno trentesimi di voto. Del voto complessivamente riportato è data comunicazione al candidato al termine della prova. 5. Tutte le deliberazioni della commissione sono prese a maggioranza. 6. Per ogni seduta è redatto processo verbale riassuntivo delle domande poste e del voto riportato da ciascun candidato con una motivazione sintetica complessiva, a firma del presidente e del segretario. In caso di dissenso sulla verbalizzazione i dissenzienti hanno facoltà di allegare una relazione da loro sottoscritta, che è controfirmata dal presidente. 7. Al termine della sessione d'esame la commissione pubblica l'elenco dei nominativi, in ordine alfabetico, di coloro che hanno superato l'esame con il voto complessivamente riportato. Detto elenco, a firma del presidente e del segretario, è affisso presso la segreteria della commissione esaminatrice e pubblicato sul sito web del Ministero dell'economia e delle finanze.

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