Art. 2 · Convocazione e deliberazioni

Art. 2

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Convocazione e deliberazioni

In vigore dal 27 feb 2016
1. Il Capo di Gabinetto del Ministro convoca la Conferenza, d'ordine del Ministro, con idonee modalità, specificando l'ordine del giorno e gli atti relativi, da comunicare prima della data stabilita per la riunione. Nella convocazione della Conferenza sono, altresì, indicati gli ulteriori soggetti che possono essere chiamati a partecipare tra quelli indicati dall', comma 6, quarto periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2015, n. 84. 2. La Conferenza, salvo quando vi partecipa il Ministro, è presieduta dal Capo di Gabinetto.
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