Titolo I
Art. 2
2 / 17Organi e modalità di nomina
In vigore dal 2 apr 2016
1. L'Organo di gestione è composto da cinque membri, tra i quali è eletto il Presidente, nominati secondo le modalità stabilite nello Statuto.
2. I primi componenti dell'Organo di gestione sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta della Banca d'Italia e restano in carica tre anni a decorrere dalla data di avvio dell'operatività dell'Organismo.
3. Lo statuto stabilisce il numero dei componenti dell'Organo di controllo e le modalità di nomina. Un componente è nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Lo statuto può prevedere la presenza di un Direttore generale, definendone le modalità di nomina e le competenze.
Storico versioni
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