Art. 5 quater · Adempimenti relativi ai rifornimenti effettuati dal venditore di GNL

Art. 5 quater

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Adempimenti relativi ai rifornimenti effettuati dal venditore di GNL

In vigore dal 15 dic 2023
1. Il venditore di GNL annota nel registro di cui all'articolo 26 comma 10 del TUA, nella parte dello scarico, anche le singole quantità di GNL rifornite alle imbarcazioni in esenzione dall'accisa con l'indicazione degli estremi del relativo memorandum di cui all' e dei dati identificativi dell'impianto da cui il GNL rifornito è stato prelevato. 2. Per ogni rifornimento di GNL effettuato, il venditore di GNL provvede ad annotare, nella relativa fattura, l'ammontare dell'imposta addebitata a titolo di accisa ovvero ad apporre sulla medesima, nel caso di rifornimento di GNL esente per la navigazione, la dicitura «esente dall'accisa ai sensi del punto 3 della Tabella A allegata al decreto legislativo n. 504/7995». 3. Il memorandum, gli scontrini e le fatture di vendita sono conservati a corredo della contabilità di cui al comma 1, da tenersi con le modalità di cui all', commi 3 e 4. 4. Il venditore di GNL, qualora effettui rifornimenti di GNL alle imbarcazioni avvalendosi di un'autocisterna, di una bettolina o di un altro mezzo di rifornimento navale per il trasporto di GNL, anche proveniente da un impianto non situato nel territorio nazionale, comunica all'Ufficio competente in relazione al luogo dove saranno effettuate le operazioni di rifornimento, almeno ventiquattro ore prima che le stesse abbiano inizio, i dati identificativi dell'imbarcazione da rifornire, il luogo, la data e l'orario previsti per le medesime operazioni di rifornimento nonché gli estremi identificativi dei mezzi utilizzati per il trasporto del GNL. 5. Il venditore di GNL è tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 26, comma 13, del TUA.

Note all'articolo

  • Il Decreto 5 ottobre 2023, n. 171 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
Storico versioni

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