Art. 7 · Obbligo di rilascio

Art. 7

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Obbligo di rilascio

In vigore dal 3 ott 2015
1. Gli alloggi devono essere liberati dall'occupante da cose, persone o animali entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di cessazione dell'incarico o dalla sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui all'. 2. Oltre il termine del rilascio e sino all'effettiva liberazione dell'unità immobiliare, agli utenti non aventi titolo alla concessione dell'alloggio, fermo restando l'obbligo di rilascio, è applicata un'indennità di occupazione corrispondente al canone di locazione, determinato con riferimento ai prezzi di mercato, maggiorato di una componente economica correlata al mancato tempestivo rilascio.
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