Art. 6
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In vigore dal 3 ott 2015
1. Sono a carico degli utenti degli alloggi i seguenti oneri:
a) le spese per le piccole riparazioni;
b) le spese per i danni prodotti o causati da colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio;
c) le spese per i consumi relativi all'alloggio per la fornitura di acqua, di energia elettrica e di riscaldamento, nonché gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti urbani; ove l'alloggio insista su un edificio comune, le spese per i consumi sono pro-quota;
d) le spese per l'ordinaria manutenzione non rientranti tra quelle previste dal comma 2;
e) gli oneri accessori di cui all' della legge 27 luglio 1978, n. 392;
f) ogni ulteriore onere per le utenze riconducibili all'alloggio in uso.
2. Salvo che l'immobile sia di proprietà privata, sono a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza le spese relative a:
a) impianti per la sicurezza, per la prevenzione infortuni e servizi antincendio previsti dalla normativa vigente;
b) illuminazione delle strade d'accesso, dei cortili e delle aree di transito;
c) imposte, tasse ed assicurazioni relative agli immobili e agli impianti connessi;
d) esecuzione dei lavori concernenti la stabilità e la straordinaria manutenzione.
3. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile, articoli 1609 e seguenti.
Storico versioni
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