Art. 4
4 / 13Organi competenti all'assegnazione
In vigore dal 3 ott 2015
1. Presso le sedi territoriali, l'assegnazione degli alloggi al personale della Polizia di Stato fino alla qualifica di primo dirigente è disposta, su proposta del Questore, con provvedimento del Direttore del Servizio tecnico-logistico e patrimoniale della Polizia di Stato competente; l'assegnazione degli alloggi al personale della Polizia di Stato con la qualifica di dirigente superiore e di dirigente generale è disposta con provvedimento del Direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale.
2. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, l'assegnazione degli alloggi è disposta con provvedimento del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, con facoltà di delega al Direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale.
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