Art. 3
3 / 13Esclusione dell'assegnazione
In vigore dal 3 ott 2015
1. Gli alloggi non possono essere assegnati a coloro che:
a) siano titolari di un diritto di piena proprietà o di un diritto reale di godimento ovvero assegnatari in cooperativa, ancorchè indivisa, di un'abitazione ubicata nell'ambito del comune ove prestano servizio o dei comuni limitrofi;
b) siano assegnatari o concessionari di un alloggio a canone agevolato, da parte di enti di diritto pubblico o privato o da parte di amministrazioni pubbliche, ubicato nell'ambito del comune ove prestano servizio o dei comuni limitrofi;
c) abbiano un familiare o altra persona stabilmente convivente nelle condizioni sopraindicate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2015-07-30;155#art-3