Art. 3 · Esclusione dell'assegnazione

Art. 3

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Esclusione dell'assegnazione

In vigore dal 3 ott 2015
1. Gli alloggi non possono essere assegnati a coloro che: a) siano titolari di un diritto di piena proprietà o di un diritto reale di godimento ovvero assegnatari in cooperativa, ancorchè indivisa, di un'abitazione ubicata nell'ambito del comune ove prestano servizio o dei comuni limitrofi; b) siano assegnatari o concessionari di un alloggio a canone agevolato, da parte di enti di diritto pubblico o privato o da parte di amministrazioni pubbliche, ubicato nell'ambito del comune ove prestano servizio o dei comuni limitrofi; c) abbiano un familiare o altra persona stabilmente convivente nelle condizioni sopraindicate.
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