Art. 11 · Ricognizione e recupero

Art. 11

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Ricognizione e recupero

In vigore dal 3 ott 2015
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, si procede ad una periodica ricognizione, almeno annuale, sullo stato di attuazione dello stesso. Gli esiti della ricognizione sono presentati al Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, responsabile dell'adozione delle conseguenti, opportune iniziative.
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