Art. 5 · Soggetti beneficiari

Art. 5

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Soggetti beneficiari

In vigore dal 20 set 2015
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente regolamento le imprese: a) costituite in forma societaria, ivi incluse le società cooperative; b) la cui compagine societaria è composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero da donne; c) costituite da non più di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione; d) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nel regolamento GBER nonché nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005. 2. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente regolamento, le imprese di cui al comma 1 devono: a) essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel Registro delle imprese; b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali; c) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea. 3. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda di agevolazione, nel caso di imprese già costituite alla predetta data, ovvero entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione di cui all', comma 4, nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche che intendano costituire una nuova società. 4. Non sono ammissibili agli aiuti di cui al presente regolamento le imprese controllate, ai sensi di quanto previsto all'articolo 2359 del codice civile, da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della richiesta, un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.
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