Art. 10
10 / 14Istruttoria delle domande e criteri di valutazione
In vigore dal 20 set 2015
Istruttoria delle domande
e criteri di valutazione
1. Le domande di agevolazione sono presentate al Soggetto gestore, che procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, all'istruttoria delle domande sulla base dei seguenti criteri valutazione:
a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado di istruzione ovvero pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività prevista dal piano d'impresa;
b) capacità dell'iniziativa di presidiare gli aspetti del processo tecnico-produttivo e organizzativo;
c) introduzione di soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo o commerciale;
d) potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell'iniziativa proponente e relative strategie di marketing;
e) sostenibilità economica e finanziaria dell'iniziativa, con particolare riferimento all'equilibrio e alla coerenza nella composizione interna delle spese ammissibili.
2. Per ciascuno dei criteri di cui al comma 1, alla domanda è attribuito uno specifico punteggio, secondo le istruzioni impartite con il provvedimento di cui all', comma 2, con il quale il Ministero fornisce, altresì, le ulteriori indicazioni in ordine ai punteggi minimi necessari ai fini dell'accesso alle agevolazioni.
3. Le domande di agevolazione, complete dei dati richiesti, sono istruite in tempo utile perché possano essere deliberate entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza o di completamento della stessa.
4. Il Soggetto gestore comunica tempestivamente e, comunque, entro dieci giorni dalla sua conclusione, l'esito dell'istruttoria di cui al comma 1 al soggetto che ha presentato domanda, richiedendo contestualmente l'eventuale ulteriore documentazione necessaria, anche ai fini della successiva verifica tecnica sulla funzionalità del programma di investimento e sulla pertinenza e congruità delle spese indicate in domanda. La verifica tecnica deve essere conclusa entro trenta giorni dalla data della citata comunicazione ovvero dal completamento della documentazione eventualmente necessaria ai fini dell'ammissione alle agevolazioni.
5. Nel caso di esito negativo delle attività istruttorie, la domanda è rigettata previa comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2015-07-08;140#art-10