Art. 2 · Convenzioni

Art. 2

2 / 6

Convenzioni

In vigore dal 3 lug 2015
1. L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni indicati nell', comma 1. Tali convenzioni sono sottoscritte anche da amministrazioni, enti ed organizzazioni che hanno competenza nazionale, regionale o interprovinciale, con effetto per le rispettive articolazioni periferiche. 2. La prestazione di lavoro di pubblica utilità durante la messa alla prova può essere svolta anche presso un ente convenzionato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. 3. Al fine di pervenire alla stipula delle convenzioni l'ufficio di esecuzione penale esterna competente per territorio può favorire i contatti tra le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni di cui all', comma 1, e i tribunali. 4. Nelle convenzioni sono specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti presso gli organismi di cui all', comma 1, in relazione ad una o più delle seguenti tipologie di attività: a. prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcoldipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri; b. prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali; c. prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali; d. prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche; e. prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia; f. prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2015-06-08;88#art-2