Art. 5 · Comitato tecnico consultivo

Art. 5

5 / 17

Comitato tecnico consultivo

In vigore dal 11 lug 2015
1. Presso il Ministero della difesa - Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti - Direzione dei lavori e del demanio, è istituito un Comitato tecnico consultivo, composto da un rappresentante del Ministero della difesa, con funzioni di presidente, e dai rappresentanti dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, che esprime parere tecnico, obbligatorio e vincolante, in ordine all'adozione dei provvedimenti di iscrizione nell'albo, di mantenimento della stessa in sede di verifica biennale, di sospensione, di cancellazione, di modifica della categoria o della classifica di iscrizione. I componenti del Comitato, designati dai rispettivi Ministeri, sono nominati con determinazione del direttore della Direzione dei lavori e del demanio. 2. Ai componenti del Comitato tecnico, di cui al comma 1, non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.difesa:decreto:2015-05-11;82#art-5