Art. 5 · Banche dati connesse all'archivio informatico integrato

Art. 5

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Banche dati connesse all'archivio informatico integrato

In vigore dal 30 lug 2015
1. L'archivio informatico integrato, attraverso la connessione agli archivi di seguito indicati, tra quelli previsti dal comma 3, dell'articolo 21, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012, verifica ed integra le informazioni contenute nella banca dati sinistri e nelle banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati, già costituite presso l'IVASS. 2. In particolare, l'archivio di cui al comma 1 è altresì connesso alle seguenti banche dati: a) banca dati dei contrassegni assicurativi; b) archivio nazionale dei veicoli; c) anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; d) PRA: il pubblico registro automobilistico; e) ruolo dei periti assicurativi. 3. L'IVASS acquisisce le informazioni relative all'installazione e attivazione dei meccanismi per la rilevazione delle attività dei veicoli di cui all'articolo 32 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2012, necessarie a fini antifrode e non presenti negli archivi elencati ai commi precedenti. A tale adempimento provvedono, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Codice della privacy, le imprese di assicurazione, direttamente o, ferma restando la loro responsabilità, per il tramite degli intermediari di assicurazione che ne hanno rappresentanza, ovvero avvalendosi, in alternativa, di sistemi informativi centralizzati istituiti presso le associazioni di categoria delle imprese di assicurazione. 4. Anche al fine di garantire la progressiva implementazione delle relative connessioni, l'utilizzo delle banche dati è subordinato alla definizione di successive convenzioni stipulate tra l'IVASS e le Amministrazioni o gli enti titolari degli archivi e delle banche dati interessate, redatte nel rispetto delle Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni, definite secondo quanto previsto dall'articolo 58, comma 2, del CAD. 5. L'insieme delle informazioni e dei dati oggetto di consultazione, verifica ed integrazione da parte dell'IVASS, con separata indicazione dei dati già presenti nella banca dati sinistri e banche dati testimoni e danneggiati, nonché di quelle da acquisire tramite connessione con altre banche dati, sono elencati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente regolamento.
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