Art. 1 · Definizioni

Art. 1

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Definizioni

In vigore dal 30 lug 2015
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di dati personali; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che, all'articolo 13, ha istituito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS); Visto l'articolo 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed in particolare, il comma 3, secondo cui l'IVASS, per la cura delle finalità antifrode, si avvale di un archivio informatico integrato connesso con le banche dati ivi elencate e con ulteriori archivi e banche dati pubbliche e private, individuate e regolate con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri competenti, l'IVASS e il Garante per la protezione dei dati, per i profili connessi alla tutela della privacy, l'accesso e la consultazione dei dati; Visti i commi 4 e 5, del citato articolo 21, secondo cui le imprese di assicurazione garantiscono all'IVASS l'accesso ai dati e alla documentazione relativi ai contratti assicurativi contenuti nelle proprie banche dati, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013, n. 110, con cui è stato adottato il regolamento recante norme per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, e, in particolare, il comma 4 dell' del citato decreto; Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze che ha espresso il proprio parere con nota n. 3-6251 dell'8 luglio 2014; Sentito il Ministero della giustizia che ha espresso il proprio parere con nota n. 3.7.2014 5900 E 3/4 - 156 UL del 10 luglio 2014; Sentito l'IVASS che ha espresso il proprio parere con nota n. 51.14.001159 del 16 luglio 2014; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che ha espresso il proprio parere in data 24 luglio 2014; Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 15 gennaio 2015; Data comunicazione al Presidente del Consiglio in data 16 febbraio 2015, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Adottano il seguente regolamento: Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; b) «CAD»: il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; c) «Nuovo codice della strada»: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; d) «Codice della privacy»: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice della protezione dei dati personali; e) «IVASS»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; f) «CONSAP»: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a.; g) «banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati»: quelle istituite presso l'IVASS dall'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore; h) «archivio nazionale dei veicoli» e «anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»: quelli istituiti dall'articolo 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; i) «banca dati dei contrassegni assicurativi»: quella istituita presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto 9 agosto 2013, n. 110, in attuazione dell'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; l) «ruolo dei periti assicurativi»: quello istituito dall'articolo 157 del Codice e tenuto da CONSAP, ai sensi del'articolo 13, comma 35, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; m) «PRA: il pubblico registro automobilistico»: quello istituito con regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510; n) «archivio informatico integrato»: quello di cui si avvale l'IVASS, connesso con le banche dati previste all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; o) «impresa di assicurazione»: quella con sede legale nel territorio della Repubblica autorizzata, ai sensi dell'articolo 13 del Codice, all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo r.c. auto; quella con sede legale in un altro Stato dello Spazio economico europeo abilitata ai sensi degli articoli 23 e 24 del Codice nel territorio della Repubblica all'esercizio dell'assicurazione nel ramo r.c. auto, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, nonché quella con sede legale in uno Stato terzo, autorizzata ai sensi dell'articolo 28 del Codice nel territorio della Repubblica all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo r.c. auto in regime di stabilimento; p) «Stato aderente allo Spazio economico europeo»: lo Stato aderente all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300; q) «Stato terzo»: uno Stato che non è membro dell'Unione europea o non è aderente allo Spazio economico europeo; r) «indicatori di anomalia analitici»: indicatori che, sulla base di ricorrenze e verifiche di veridicità e coerenza dei dati relativi ai sinistri, forniscono elementi per l'analisi antifrode dei sinistri; s) «indicatore di anomalia di sintesi»: indicatore che permette la classificazione sintetica del sinistro sulla base degli indicatori di anomalia analitici attivati.
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