Art. 1 · Modifiche dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Art. 1

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Modifiche dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

In vigore dal 25 lug 2015
IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e con IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto l'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, con il quale la dotazione organica del ruolo di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stata incrementata di cinquanta unità; Visto l'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con il quale la dotazione organica del ruolo di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stata incrementata di 1.000 unità; Visto l'articolo 3, comma 3-octies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, con il quale la dotazione organica del ruolo di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stata incrementata di 1.030 unità; Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2006, n. 222, che ha modificato la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Atteso che la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 è pari a 19.223 unità, per effetto delle sopra richiamate disposizioni normative; Rilevato che, al fine di dare attuazione al nuovo modello organizzativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco predisposto con l'obiettivo di razionalizzare ed incrementare il livello di funzionalità del dispositivo di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di difesa civile, è emersa la necessità di apportare una rimodulazione della dotazione organica di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; Considerato che l'articolo 141, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 217 del 2005 consente l'adeguamento dei posti di organico, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, assicurando l'invarianza degli oneri di bilancio; Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad un adeguamento della dotazione organica di cui alla predetta tabella A, che assicuri 300 unità nella dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco, mediante la corrispondente riduzione di 262 unità di personale appartenente alla qualifica di vice ispettore antincendi del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, garantendo l'invarianza degli oneri di bilancio; Ritenuto, inoltre, di dover procedere ad un ulteriore adeguamento che assicuri 61 unità nella dotazione organica della qualifica di funzionario amministrativo-contabile vice-direttore, del ruolo dei funzionari amministrativo contabili direttori e 22 unità nella dotazione organica di funzionario tecnico informatico vice-direttore del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori, mediante la corrispondente riduzione di 170 unità della dotazione organica del ruolo degli operatori, garantendo sempre l'invarianza degli oneri di bilancio; Sentite, ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008, le organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo sindacale integrativo per il quadriennio 2006-2009 recepito con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica e le organizzazioni sindacali del personale non direttivo e non dirigente successivamente divenute rappresentative per il comparto; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 gennaio 2015; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. Dagl/4.3.13.3/21/2015 del 10 marzo 2015; Adotta il seguente regolamento: Modifiche dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i numeri «19.223» e «1.326» di individuazione, rispettivamente, della dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco e della dotazione organica delle qualifiche iniziali del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, sono così sostituiti: «19.523» e «1.064». 2. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i numeri «150», «38» e «1384» di individuazione, rispettivamente, della dotazione organica delle qualifiche iniziali del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori e del ruolo degli operatori, sono così sostituiti: «211», «60» e «1.214».
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