Titolo V
Art. 8
8 / 10Soggetti già sottoposti ad altre forme di controllo
In vigore dal 23 mag 2015
1. Le disposizioni del Titolo V, t.u.b., non si applicano ai soggetti che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti in base a speciali disposizioni di legge dello Stato e sono sottoposti a forme di controllo da parte di enti dell'amministrazione centrale dello Stato o di enti pubblici territoriali sull'attività svolta non limitate ai profili di legittimità, ma estese all'efficacia, coerenza ed economicità della gestione. Si ravvisa la sussistenza di tali forme di controllo almeno nei casi seguenti:
a) definizione delle priorità e degli obiettivi della gestione;
b) approvazione dei documenti previsionali di gestione, dell'organizzazione aziendale, dello statuto;
c) definizione di singoli atti di gestione, anche mediante il rilascio di autorizzazioni, di pareri preventivi e approvazioni successive.
2. La sussistenza delle forme di controllo di cui al precedente comma viene accertata, anche d'ufficio, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
Storico versioni
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