Art. 1 · Definizioni

Art. 1

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Definizioni

In vigore dal 23 mag 2015
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito: «t.u.b.») e, in particolare: l', comma 2, lettera f), relativo alle attività ammesse al mutuo riconoscimento; l'articolo 18, che disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, mediante stabilimento di succursale o in regime di libera prestazione di servizi, di attività ammesse al mutuo riconoscimento da parte di società finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario e controllate da una o più banche aventi sede legale nel medesimo Stato; l'articolo 106, comma 1, che riserva l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia; l'articolo 106, comma 3, in base al quale il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1 nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico; l'articolo 112, comma 1, in base al quale i confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 112-bis ed esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e delle riserve di attività previste dalla legge; l'articolo 112, comma 3, che stabilisce che il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi riferibili ai volumi di attività finanziaria in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106; l'articolo 114, comma 1, che attribuisce al Ministro dell'Economia e delle Finanze il potere di disciplinare l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attività indicate nell'articolo 106; l'articolo 114, comma 2, in base al quale le disposizioni del Titolo V, non si applicano ai soggetti individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sentita la Banca d'Italia, già sottoposti in base alla legge a forme di vigilanza sull'attività finanziaria svolta; l'articolo 132, che prevede sanzioni penali a carico di chiunque svolga nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 107 o dell'iscrizione di cui all'articolo 111 ovvero all'articolo 112; Visto l'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130, ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, stabilisce i limiti di applicabilità ai soggetti cessionari di cui all'articolo 7-bis della stessa legge delle disposizioni previste dal Titolo V, t.u.b., per gli intermediari finanziari; Visto l'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante la disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentita la Banca d'Italia; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 novembre 2014; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota prot. 17/UCL/2042 del 12 gennaio 2015, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 1619 del 24 febbraio 2015, Adotta il seguente regolamento: Definizioni 1. Nel presente regolamento si intende per: a) «t.u.b.», il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) «albo», l'albo di cui all'articolo 106, comma 1, t.u.b.; c) «elenco», l'elenco dei confidi di cui all'articolo 112, comma 1, t.u.b.; d) «confidi», i soggetti indicati nell'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; e) «gruppo di appartenenza» o «gruppo», le società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nonché controllate dalla stessa controllante. Ai fini della definizione dell'ambito dei soggetti di natura cooperativa che costituiscono gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario si applica la delibera del CICR 19 luglio 2005, n. 1058, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 188 del 13 agosto 2005, come modificata dalla deliberazione del 22 febbraio 2006, n. 241, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 68 del 22 marzo 2006, concernente la raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche; f) «intermediari finanziari», i soggetti autorizzati e iscritti nell'albo di cui all'articolo 106, comma 1, t.u.b., ad esclusione delle fiduciarie iscritte nella sezione speciale di tale albo; g) «intermediari finanziari comunitari», i soggetti aventi sede legale in uno Stato dell'Unione europea che esercitano nei confronti del pubblico, nello stesso Paese, le attività di cui all'articolo 106, comma 1, t.u.b.; h) «società cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie», le società che, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, hanno per oggetto esclusivo l'acquisto dei crediti e dei titoli individuati dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 dicembre 2006, n. 310, mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzie per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre.
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