Art. 8 · FIA italiani aperti
Titolo II

Art. 8

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FIA italiani aperti

In vigore dal 3 apr 2015
1. I FIA italiani possono essere istituiti in forma aperta se il relativo patrimonio è investito, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, ai sensi dell', comma 1, lettera c), del TUF: a) nei beni previsti dall', comma 1, lettere a) e c); b) nei beni indicati dall', comma 1, lettera b), in misura non superiore al 20 per cento. 2. L'investimento del patrimonio dei FIA in quote o azioni di Oicr aperti non quotati non viene computato nel calcolo del limite del 20 per cento di cui al comma 1, lettera b).
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