Art. 2 · Obblighi informativi per gli OICVM italiani
Titolo I

Art. 2

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Obblighi informativi per gli OICVM italiani

In vigore dal 3 apr 2015
1. In aggiunta alle scritture prescritte per le imprese commerciali dal codice civile, la Sgr, per ciascun fondo che gestisce, e la Sicav redigono: a) il libro giornale nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni relative alla gestione dell'OICVM e le operazioni di emissione e di rimborso delle quote o delle azioni; b) la relazione annuale, da pubblicare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi; c) la relazione semestrale relativa ai primi sei mesi di ogni esercizio, da pubblicare entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento; d) un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo dell'OICVM, con periodicità almeno pari all'emissione o rimborso delle quote. 2. I documenti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), sono pubblicati nelle forme indicate nel regolamento del fondo o nello statuto della Sicav e sono forniti gratuitamente agli investitori che ne fanno richiesta. Tali documenti devono essere tenuti a disposizione del pubblico nel sito internet e nella sede della società. 3. L'ultima relazione annuale e l'ultima relazione semestrale debbono inoltre essere tenute a disposizione del pubblico nella sede del depositario e nelle succursali del medesimo indicate nel regolamento o nello statuto.
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