Art. 8 · Sospensione e cancellazione dal registro
Capo IISez. I

Art. 8

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Sospensione e cancellazione dal registro

In vigore dal 8 apr 2015
1. Quando dopo l'iscrizione il gestore della vendita telematica perde i requisiti di cui all', il responsabile provvede a sospenderlo dal registro per un periodo non superiore a novanta giorni, decorso il quale, persistendo la mancanza dei requisiti, provvede alla cancellazione. 2. Quando risulta che i requisiti di cui all' non sussistevano al momento dell'iscrizione il responsabile provvede a norma del comma 1 ovvero, nei casi più gravi, alla cancellazione del gestore della vendita telematica dal registro. 3. È disposta la cancellazione dei gestori di vendita telematica che hanno prestato il servizio in forza di incarico ricevuto da uffici giudiziari siti in distretti di Corti di appello diversi da quelli per i quali sono iscritti o che violano gli obblighi previsti dall'. 4. Il gestore della vendita telematica cancellato dal registro non può essere nuovamente iscritto prima che sia decorso un biennio dalla cancellazione. 5. Ai fini del presente articolo, il responsabile può acquisire informazioni relative all'attività dei gestori delle vendite telematiche dai medesimi gestori e dagli uffici giudiziari nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi generali equipollenti.
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