Art. 7 · Obblighi di comunicazione dei gestori delle vendite telematiche
Capo IISez. I

Art. 7

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Obblighi di comunicazione dei gestori delle vendite telematiche

In vigore dal 8 apr 2015
Obblighi di comunicazione dei gestori delle vendite telematiche 1. Il gestore della vendita telematica è obbligato a comunicare immediatamente al responsabile, a mezzo posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti di cui all'. 2. L'autorità giudiziaria provvede alla segnalazione al responsabile di tutti i fatti e le notizie rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri previsti nel presente regolamento. 3. Il gestore della vendita telematica trasmette entro cinque giorni da ciascun esperimento di vendita i dati relativi ai beni immobili che ne costituiscono oggetto nonché i dati identificativi dei relativi offerenti. La trasmissione è effettuata con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi ed automatizzati del Ministero. I relativi dati sono estratti ed elaborati dal Ministero, per il tramite della direzione generale di statistica, anche nell'ambito di rilevazioni su base nazionale. La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli esperimenti di vendita di beni mobili, anche tramite commissionario, di valore pari o superiore a quello di cui all'articolo 525, secondo comma, del codice di procedura civile.
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