Art. 4 · Requisiti per l'iscrizione nel registro
Capo IISez. I

Art. 4

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Requisiti per l'iscrizione nel registro

In vigore dal 8 apr 2015
1. Nel registro sono iscritti, a domanda, i gestori della vendita telematica costituiti in forma di società di capitali. La domanda di iscrizione deve contenere l'indicazione di uno o più distretti di Corte di appello in cui si intende svolgere il servizio di vendita telematica. 2. Il responsabile prima di procedere all'iscrizione verifica: a) il rilascio di una polizza assicurativa per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della vendita telematica, con massimale non inferiore a: 1) tre milioni di euro se l'iscrizione è richiesta per due o più distretti di Corte di appello o per uno dei seguenti distretti: Roma, Milano, Napoli, Palermo; 2) un milione di euro nei casi diversi da quelli di cui al numero 1); b) l'adozione di un manuale operativo dei servizi, in conformità a quanto previsto dal presente decreto; c) l'adozione di un piano di sicurezza in cui vengano descritte tutte le misure e gli accorgimenti adottati dal gestore per garantire la protezione dei dati anche personali trattati tramite il portale e la sicurezza delle operazioni, la loro integrità, e la disponibilità dei servizi; il piano comprenderà le misure per il salvataggio periodico dei dati e il loro ripristino in caso di danneggiamento o perdita dei dati e dei sistemi; d) la conformità dei portali dei gestori della vendita telematica ai requisiti tecnici di cui agli della legge 9 gennaio 2004, n. 4 e al decreto 8 luglio 2005 del Ministro per l'innovazione e la tecnologia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2005, n. 183, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75. 3. Il contratto di assicurazione deve prevedere a carico dell'assicuratore l'obbligo di comunicare immediatamente al responsabile la cessazione di efficacia del medesimo contratto per qualsiasi motivo. 4. Prima di procedere all'iscrizione il responsabile verifica altresì il possesso da parte degli amministratori, dei sindaci e dei procuratori speciali e generali della società richiedente dei seguenti requisiti di onorabilità: a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti dagli articoli 351, 353 e 354 del codice penale e nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché dall' della legge 27 gennaio 2012, n. 3 e successive modificazioni; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione diverso da quelli di cui al numero 2), contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo. 5. Quando la società richiedente è soggetta al controllo di un'altra società, a norma dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile, il responsabile verifica il possesso dei requisiti di cui al comma 4 anche con riguardo agli amministratori, ai sindaci e ai procuratori speciali e generali della società controllante. Nel caso previsto dall'articolo 2359, primo comma, n. 3), del codice civile, l'influenza dominante deve essere stata accertata con sentenza passata in giudicato. 6. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente articolo, salvo quello di cui al comma 2, lettera a), è presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Il possesso del requisito di cui al comma 2, lettera a), è dimostrato mediante la produzione di copia autentica della polizza assicurativa.
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