Art. 13 · Comandante del corso
Capo II

Art. 13

13 / 27

Comandante del corso

In vigore dal 1 mag 2015
1. Il comandante del corso, sulla base degli indirizzi espressi dal direttore, ha il compito di garantire: a) la corretta gestione del percorso formativo pianificato, sia dal punto di vista della didattica, che da quello dei servizi di supporto; b) la realizzazione di iniziative tese a migliorare la qualità del servizio formativo in ogni suo aspetto, con riferimento a ciascun modulo didattico ed esperienza applicativa esterna; c) il monitoraggio costante del funzionamento del servizio formativo e della efficacia dei processi di apprendimento; d) l'orientamento ed il sostegno professionale ai partecipanti al corso, attraverso attività di indirizzo e tutoraggio; e) il funzionamento dei servizi e sussidi didattici di pertinenza del corso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2015-02-18;41#art-13