Art. 4 · Vigilanza sugli esami
Capo II

Art. 4

4 / 17

Vigilanza sugli esami

In vigore dal 3 feb 2015
1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta vigilanza sugli esami e sulla Commissione prevista all' in conformità alle disposizioni contenute nel regio decreto 23 ottobre 1925 n. 2537 e successive modificazioni ed integrazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2014-12-03;200#art-4