Art. 8 · Clausola di invarianza finanziaria

Art. 8

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Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 4 feb 2015
1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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