Art. 3
3 / 9Servizio di prevenzione e protezione
In vigore dal 4 feb 2015
1. Nell'ambito dell'Amministrazione della giustizia il servizio di prevenzione e protezione di cui agli articoli 31 e seguenti del Testo Unico n. 81 del 2008 è espletato da personale dell'Amministrazione in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del Testo Unico n. 81 del 2008.
2. Nelle strutture ove insistono più uffici dell'Amministrazione, ferme restando le responsabilità del datore di lavoro per la propria area e del dirigente individuato quale datore di lavoro per le aree, impianti e servizi comuni, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione al quale concorre personale di tutte le strutture incaricato di operare a favore dei singoli datori di lavoro.
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2014-11-18;201#art-3