Art. 3
3 / 58Termini e loro computo
In vigore dal 27 dic 2014
1. I termini indicati nei contratti, sia per l'Amministrazione che per l'operatore economico, decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni, da cui debbono avere inizio i termini stessi.
2. Ove i termini sono indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario.
3. Ove sono indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale. Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale.
4. Quando l'ultimo giorno del termine cade di domenica o in giornata festiva il termine si intende prorogato al successivo giorno lavorativo.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2014-10-24;181#art-3