Sez. II
Art. 9
9 / 20Registro degli affari di gestione della crisi
In vigore dal 28 gen 2015
1. Ciascun organismo è tenuto a istituire un elenco dei gestori della crisi e un registro informatico degli affari, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, al gestore della crisi designato, all'esito del procedimento.
2. Ulteriori registri o annotazioni possono essere stabiliti con determinazione del responsabile.
3. L'organismo è tenuto a trattare i dati raccolti nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2014-09-24;202#art-9