Art. 17 · Unicità del compenso
Sez. II

Art. 17

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Unicità del compenso

In vigore dal 28 gen 2015
1. Quando nello stesso incarico si sono succeduti più organismi, il compenso unico è determinato secondo le disposizioni del presente capo ed è ripartito secondo criteri di proporzionalità. 2. Nel caso in cui per l'esecuzione del piano o dell'accordo omologato sia nominato un liquidatore o un gestore per la liquidazione, la determinazione del compenso ha luogo a norma del comma 1.
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