Art. 7 · Modifiche all'articolo 16

Art. 7

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Modifiche all'articolo 16

In vigore dal 24 set 2014
1. All'articolo 16, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole «da ciascuna parte» sono aggiunte le parole «per lo svolgimento del primo incontro»; b) dopo le parole «euro 40,00» sono aggiunte le parole «per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate; c) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «l'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo». 2. All'articolo 16, comma 4, lettera d) del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, le parole «di cui all', comma 1,» sono sostituite dalle parole «di cui all', comma 1-bis e comma 2,».
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