Art. 4 · Modifiche all'articolo 10

Art. 4

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Modifiche all'articolo 10

In vigore dal 24 set 2014
1. All', comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di cui all' comma 5, il responsabile dispone la sospensione per un periodo di dodici mesi dell'organismo che non ha comunicato i dati; ne dispone la cancellazione dal registro se l'organismo non provvede ad inviare i dati, inclusi quelli storici dei dodici mesi precedenti, entro i tre mesi successivi.».
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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2014-08-04;139#art-4