Art. 5 · Utilizzazione del credito di imposta
Titolo I

Art. 5

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Utilizzazione del credito di imposta

In vigore dal 6 nov 2014
1. Il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non assume rilievo ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, ai sensi degli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 3. Il credito di imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in riferimento al quale è concesso. 4. Le agevolazioni di cui agli sono cumulabili con altri benefici, concessi a fronte dei medesimi costi ammissibili, in misura comunque non superiore al costo sostenuto per il lavoratore assunto o per la sua formazione. 5. Le agevolazioni sono fruite nel rispetto del limite annuale di euro 250.000 previsto dall', comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. 6. Per i crediti di imposta maturati precedentemente al 2013 e non ancora utilizzati in compensazione e per quelli maturati in relazione ai costi sostenuti negli anni 2013 e 2014 continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 7. A decorrere dall'anno 2015 l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta ai sensi del comma 2 avviene esclusivamente presentando il modello F24 attraverso i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. Non sono accettate operazioni di versamento eseguite con modalità differenti.
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