Titolo I
Art. 4
4 / 8Cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto
In vigore dal 6 nov 2014
Cessazione dello stato detentivo
del lavoratore assunto
1. Il credito d'imposta di cui all' spetta anche per i diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i detenuti ed internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, a condizione che l'assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era in regime di semilibertà o ammesso al lavoro all'esterno. Nel caso di detenuti ed internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, il credito di imposta di cui all' spetta per un periodo di ventiquattro mesi successivo alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto, a condizione che il rapporto di lavoro sia iniziato mentre il soggetto era ristretto.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2014-07-24;148#art-4