Art. 3
3 / 3Disposizioni finali
In vigore dal 11 set 2014
1. Le disposizioni di cui agli , comma 1, del presente decreto si applicano per il recupero delle spese anticipate dall'erario relative a processi penali nei quali la sentenza di condanna è divenuta definitiva dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, ferme restando le disposizioni degli del regolamento adottato con decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2013, che continua ad applicarsi limitatamente ai processi penali per i quali la sentenza di condanna è divenuta definitiva dopo l'entrata in vigore del predetto decreto ministeriale n. 111 e fino all'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il regolamento adottato con decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2013, è abrogato, salva restando la disposizione transitoria dell', comma 1, dello stesso decreto ministeriale n. 111, che continua ad applicarsi limitatamente ai processi penali per i quali la sentenza di condanna è divenuta definitiva prima del citato decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 giugno 2014
Il Ministro della giustizia: Orlando
Il Ministro dell'economia e delle finanze: Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esterni, reg.ne - succ. n. 2324
Storico versioni
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