Art. 3 · Disposizioni finali

Art. 3

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Disposizioni finali

In vigore dal 11 set 2014
1. Le disposizioni di cui agli , comma 1, del presente decreto si applicano per il recupero delle spese anticipate dall'erario relative a processi penali nei quali la sentenza di condanna è divenuta definitiva dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, ferme restando le disposizioni degli del regolamento adottato con decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2013, che continua ad applicarsi limitatamente ai processi penali per i quali la sentenza di condanna è divenuta definitiva dopo l'entrata in vigore del predetto decreto ministeriale n. 111 e fino all'entrata in vigore del presente regolamento. 2. Il regolamento adottato con decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2013, è abrogato, salva restando la disposizione transitoria dell', comma 1, dello stesso decreto ministeriale n. 111, che continua ad applicarsi limitatamente ai processi penali per i quali la sentenza di condanna è divenuta definitiva prima del citato decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 giugno 2014 Il Ministro della giustizia: Orlando Il Ministro dell'economia e delle finanze: Padoan Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2014 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esterni, reg.ne - succ. n. 2324
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