Art. 2
2 / 3Recupero per intero e per quota
In vigore dal 11 set 2014
1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario per la consulenza tecnica e per la perizia, per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi, di cui all'articolo 205, comma 2, ultimo periodo, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono recuperate dal condannato nella loro interezza.
In caso di pluralità di condannati, il recupero delle spese è operato nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, in parti uguali.
2. Fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dallo stesso articolo 205, comma 2-bis, il recupero delle spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime è operato nella loro interezza. In caso di pluralità di condannati, il recupero delle spese è operato nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, in parti uguali.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2014-06-10;124#art-2