Art. 2 · Recupero per intero e per quota

Art. 2

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Recupero per intero e per quota

In vigore dal 11 set 2014
1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario per la consulenza tecnica e per la perizia, per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi, di cui all'articolo 205, comma 2, ultimo periodo, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono recuperate dal condannato nella loro interezza. In caso di pluralità di condannati, il recupero delle spese è operato nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, in parti uguali. 2. Fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dallo stesso articolo 205, comma 2-bis, il recupero delle spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime è operato nella loro interezza. In caso di pluralità di condannati, il recupero delle spese è operato nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, in parti uguali.
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