Art. 5
5 / 8Durata, sospensione, revoca del riconoscimento
In vigore dal 3 set 2014
1. All'esito della positiva valutazione dei requisiti di cui all', il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza dispone, entro novanta giorni, il riconoscimento dell'organismo di certificazione indipendente e la sua iscrizione all'elenco di cui all', con indicazione della relativa categoria, come individuata dall', comma 1, lett. a), I e/o II e/o III. L'iscrizione all'elenco è condizione imprescindibile per l'inizio dell'attività.
2. Entro novanta giorni dalla scadenza del quinquennio, il soggetto interessato richiede al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza il rinnovo del riconoscimento, che s'intende concesso salvo che la stessa autorità ministeriale, ricorrendone i presupposti, non emetta il provvedimento di diniego con conseguente cancellazione dall'elenco. Restano ferme le ipotesi di revoca o sospensione del riconoscimento di cui ai commi 5 e 6.
3. L'Organismo di certificazione indipendente è tenuto a dare immediata comunicazione al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza di ogni difformità o variazione dei requisiti ovvero delle caratteristiche di cui all' del presente decreto.
4. Per la vigilanza sugli organismi di certificazione indipendente il Ministero dell'interno di avvale del Comitato tecnico di cui all'articolo 260-ter, comma 4, del Regolamento d'esecuzione.
5. Il riconoscimento è sospeso nei seguenti casi:
a) in caso di negligenze e/o irregolarità accertate dal Comitato tecnico in sede di ispezione o su segnalazione delle Autorità di pubblica sicurezza, per il periodo necessario all'adozione delle misure atte ad assicurare il rispetto delle condizioni previste dal presente decreto;
b) a seguito di temporanea perdita dei requisiti previsti dal presente regolamento. Il riconoscimento è sospeso per un tempo non superiore a tre mesi, prorogabile, per una sola volta, di ulteriori tre mesi, trascorsi i quali, qualora non venga documentato il ripristino dei requisiti e delle condizioni di cui al presente decreto, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza dispone la revoca del riconoscimento e la cancellazione dall'elenco di cui all'.
6. Il riconoscimento è revocato nei seguenti casi:
a) per gravi negligenze ovvero irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti di valutazione della conformità, accertate dal Comitato tecnico, in sede di ispezione o su segnalazione delle Autorità di pubblica sicurezza;
b) in caso di perdita, con carattere permanente, dei requisiti prescritti per il riconoscimento.
7. Per le finalità di sorveglianza e monitoraggio, il Comitato tecnico può effettuare ispezioni presso gli organismi di certificazione indipendente, anche su impulso e in collaborazione con le Autorità provinciali di pubblica sicurezza.
8. Gli organismi di certificazione indipendente sono tenuti a comunicare al Comitato tecnico, entro sessanta giorni ed in forma esclusivamente telematica, dalla loro emissione, i certificati emessi nonché le eventuali variazioni occorse in relazione alla validità o alle caratteristiche e requisiti degli istituti certificati. Il medesimo Comitato tecnico può richiedere copia delle pratiche di certificazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2014-06-04;115#art-5